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Professionisti non sanzionabili se non accettano carte di debito

pubblicato 25 giu 2014, 12:23 da Web ODAF Bari
SOLE 24 ORE - GUIDA NORMATIVA N. 119 DEL 25 GIUGNO 2014

4 IL PUNTO DELL'ESPERTO/ADEMPIMENTI
Professionisti non sanzionabili se non accettano carte di debito
A cura di Alessandro Borgoglio
In caso di mancata accettazione dei
pagamenti mediante carte di debito, nessuna
sanzione potrà essere irrogata nei confronti
dei professionisti. È quanto emerge dalla
risposta all’interrogazione parlamentare 11
giugno 2014 n. 5-02936.
Norma introdotta sin dal 2012. Con il
cosiddetto “decreto Crescita bis” (Dl
179/2012) era stato previsto all’articolo 15,
comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio
2014, i soggetti che effettuano l'attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi,
anche professionali, sarebbero stati tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito. Il successivo
comma 5, poi, demandava, a successivi
decreti interministeriali la definizione degli
eventuali importi minimi, delle modalità e dei
termini, anche in relazione ai soggetti
interessati, di attuazione della disposizione
precedenti, nonché l’eventuale estensione
degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie
mobili. In attuazione di tale comma 5 era
stato emanato il decreto interministeriale 24
gennaio 2014, con il quale, tra l’altro, era
stato stabilito, all’articolo 2, che l'obbligo di
accettare pagamenti effettuati attraverso
carte di debito si sarebbe applicato a tutti i
pagamenti di importo superiore a 30 euro per
l'acquisto di prodotti o la prestazione di
servizi. Tuttavia, il comma 2 di tale articolo 2
disponeva che, in sede di prima applicazione
e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di
accettazione dei pagamenti mediante carte di
debito si sarebbe applicato limitatamente ai
pagamenti effettuati a favore dei soggetti con
fatturato superiore a 200.000 euro. Con
l’articolo 9, comma 15-bis, del Dl 150/2013,
però, il Legislatore, intervenendo
direttamente sulla norma primaria di cui
all’articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012,
aveva poi prorogato, per tutti, al 30 giugno
2014 il termine di entrata in vigore
dell’obbligo di accettazione dei pagamenti
mediante carte di debito.
Il tentativo fallito del ricorso al
Tar. Avverso il decreto interministeriale 24
gennaio 2014, il Consiglio nazionale degli
architetti aveva presentato ricorso al Tar del
Lazio, il quale, tuttavia, aveva stabilito che il
provvedimento sembra rispettare i limiti
contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla
fonte legislativa e, per questo, era stata
respinta l’istanza cautelare richiesta dagli
architetti (ordinanza 30 aprile 2014 n. 1932).
Circolare interpretativa del Cnf. Anche il
Consiglio nazionale forense, con la circolare
20 maggio 2014 n. 10-C, aveva evidenziato
che la disposizione in questione introduce un
onere, piuttosto che un obbligo giuridico, e il
suo campo di applicazione è
necessariamente limitato ai casi nei quali
sono i clienti a richiedere all'avvocato di
potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a
proprio carico per il tramite di carta di debito.
Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei
fori, per molti professionisti potrebbe anche
non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il
cliente dovesse effettivamente richiedere di
effettuare il pagamento tramite carta di
debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si
determinerebbe semplicemente la fattispecie
della mora del creditore, che, come noto, non
libera il debitore dall'obbligazione. Nessuna
sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di
accettare il pagamento tramite carta di debito.
Onere ma non obbligo di accettare i
pagamenti elettronici. Il ministero, con la
risposta all’interrogazione parlamentare, ha
ricordato che in Italia è largamente diffuso
l’utilizzo del denaro contante per effettuare
pagamenti, laddove invece negli altri Paesi
europei risulta molto più utilizzata la
cosiddetta “moneta elettronica”, ovvero
l’impiego di strumenti di pagamento costituiti
da carte di debito e di credito, come
confermato anche dalla Banca d’Italia. Ciò
posto, il ministero ha confermato che, in
effetti, come sostenuto dal Cnf, la norma in
questione sembrerebbe introdurre un onere
piuttosto che un obbligo, in quanto, come
osservato nella predetta circolare degli
avvocati, il Legislatore non ha previsto alcuna
sanzione a carico dei professionisti che non
dovessero predisporre la necessaria
strumentazione a garanzia dei pagamenti
effettuabili con moneta elettronica.
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