Formazione professionale continua

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 art. 7

Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale,   nel   migliore   interesse   dell’utente   e   della collettivita’,  e   per   conseguire   l’obiettivo   dello   sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e  costante  aggiornamento  della  propria  competenza  professionale secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo.   La   violazione dell’obbligo  di  cui  al  periodo  precedente  costituisce  illecito disciplinare.

Regolamento per la Formazione Professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

In vigore dal 15.09.2022 con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023, ad esclusione dell’art. 18 bis che ha efficacia a partire dal 15 settembre 2022

Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2022

Circolare n. 50 del 04.10.2022

In vigore sino al 14.09.2022 con esecutività sino al 31.12.2022

Regolamento n. 3_2013 – Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

Bollettino n. 22 del 30.11.2013

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