Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 art. 7
Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
Regolamento per la Formazione Professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
In vigore dal 15.09.2022 con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023, ad esclusione dell’art. 18 bis che ha efficacia a partire dal 15 settembre 2022
Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2022
Circolare n. 50 del 04.10.2022
In vigore sino al 14.09.2022 con esecutività sino al 31.12.2022
Regolamento n. 3_2013 – Regolamento per la Formazione Professionale Continua